Articolo 8.
(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici).

        1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
        3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».